REGOLAMENTO
Registrato dal notaio il giorno 17 ottobre 2008 

Parte I - LA SEZIONE
Art. 1 - Il Consiglio di Sezione
1. Il Consiglio di Sezione è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 11 Consiglieri, in rapporto al numero dei Soci della Sezione:
3 membri fino a 25 Soci,
5 membri da 26 a 100 Soci,
7 membri da 101 a 150 Soci,
9 membri da 151 a 250 Soci,
11 membri oltre i 250 Soci.
Di norma, dura in carica 3 anni. Il rinnovo elettorale avviene, in via ordinaria, nell’anno in cui si svolge il Congresso Nazionale, ma dev’essere effettuato prima della scadenza del triennio se la metà dei Consiglieri eletti dall’Assemblea sezionale dovesse risultare decaduta o dimissionaria. Il Consiglio deve, comunque, risultare validamente in carica in coincidenza con il Congresso nazionale.
2. Il Consiglio di Sezione in base all’art. 15 dello Statuto:
2.1 elegge il Presidente sezionale e fino a due Vicepresidenti, in caso di due Vicepresidenti uno dovrà avere la funzione di vicario; l’elettorato attivo e passivo per l’elezione delle cariche sociali è dei soli Consiglieri eletti;
2.2 nomina, tra i Soci della Sezione anche non facenti parte del Consiglio, il Segretario, il Tesoriere, i Delegati delle varie attività ed eventuali altri Esperti.
3. La nomina dei Delegati e di eventuali altri Esperti deve essere funzionale al conseguimento delle finalità statutarie e all’attuazione della progettazione triennale.
4. Il Segretario, il Tesoriere, i Delegati delle varie attività, se non sono stati nominati tra i Consiglieri, e gli Esperti partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di parola e voto consultivo.
5. In base all’art. 18 dello Statuto, il Consulente ecclesiastico sezionale partecipa al Consiglio con diritto di parola e voto consultivo.
6. Sono invitati alle riunioni del Consiglio, con diritto di parola, i Consiglieri centrali e regionali iscritti nella Sezione.
7. La convocazione del Consiglio deve pervenire anche al Presidente provinciale, il quale, a sua scelta, può partecipare al Consiglio, con il solo diritto di parola.
8. Il diritto di voto per le deliberazioni del Consiglio spetta solo ai Consiglieri eletti.
9. Le sedute del Consiglio sono valide se è presente almeno la metà più uno dei Consiglieri eletti.
10. Nel caso di dimissione o decadenza di uno dei Consiglieri si procede alla sua sostituzione per surroga, sulla base dei risultati dell’elezione del Consiglio. Alla sostituzione per surroga si ricorre anche nel caso in cui un Consigliere si sia assentato, consecutivamente e senza averne giustificato il motivo, per tre sedute.
11. Il Consiglio di Sezione può approvare ed adottare un ordinamento proprio, nei limiti consentiti dallo Statuto e dal presente Regolamento organico. L’ordinamento proprio è validamente applicabile previa acquisizione del nulla-osta da parte del Consiglio Centrale e la regolare registrazione presso l’Agenzia delle Entrate con l’attribuzione del numero di Codice Fiscale.
Art. 2 - Adempimenti del Presidente sezionale
1. Il Presidente sezionale, coadiuvato dal Segretario e dal Tesoriere, oltre agli adempimenti previsti dall’art. 17 dello Statuto, è tenuto a:
1.1. dare comunicazione alle Presidenze nazionale, regionale e provinciale della progettazione triennale e della programmazione annuale; trasmettere annualmente, nei tempi stabiliti, l’elenco dei Soci completo di ogni utile notizia e una relazione sulle attività svolte; per le iniziative di formazione in servizio trasmettere alla Presidenza nazionale anche la relativa documentazione;
1.2 dare immediata comunicazione alla Presidenza nazionale della eventuale adozione di un ordinamento proprio;
1.3. nel caso che la Sezione adotti un ordinamento proprio, dare comunicazione alla Presidenza nazionale dei bilanci, preventivo e consuntivo, annuali;
1.4. nel caso che la Sezione non adotti un ordinamento proprio, trasmettere annualmente alla Presidenza nazionale il rendiconto di cassa e la relativa documentazione;
1.5. inviare alla Presidenza nazionale le quote associative annuali nazionali.
Art. 3 – Il Consiglio di Presidenza sezionale
1. Il Consiglio di Presidenza della Sezione è composto dal Presidente, dai Vicepresidenti, dal Segretario, dal Tesoriere e dal Consulente ecclesiastico.
2. Il Presidente può invitare alle sedute i Delegati delle attività ed altri Esperti.
3. Il Consiglio di Presidenza può consentire la partecipazione a particolari iniziative dell’Associazione a parenti ed affini dei Soci.
Art. 4 - Il Presidente onorario sezionale
1. Il Consiglio della Sezione può nominare un Presidente onorario, che partecipa con diritto di parola e voto consultivo alle sedute del Consiglio.
Art. 5 - Dimissioni del Presidente
1. In caso di dimissioni del Presidente, il Consiglio di Sezione deve essere convocato dal Presidente dimissionario entro 15 giorni dalle sue dimissioni per l’elezione del nuovo Presidente. Nel caso di decadenza del Presidente o quando siano trascorsi 15 giorni dalle sue dimissioni, la convocazione viene effettuata dal Vicepresidente vicario o, in sua assenza, dall’altro Vicepresidente.
Art. 6 - Costituzione di una nuova Sezione
1. Entro 30 giorni dalla costituzione di una nuova Sezione, il Presidente provinciale indice l’assemblea sezionale per l’elezione del Consiglio di Sezione e successivamente convoca il Consiglio sezionale per gli adempimenti statutari.
2. Il Presidente provinciale incarica un responsabile locale per collaborare con lui alla costituzione di una nuova Sezione. Il responsabile incaricato regge la Sezione nel lasso di tempo intercorrente tra il riconoscimento della Sezione da parte del Consiglio centrale e la nomina del primo Presidente.
3. Nei grandi centri il Consiglio Centrale può autorizzare la costituzione di più Sezioni.
Art. 7 - Gruppo aggregato
1. Il Consiglio centrale può autorizzare la costituzione di un gruppo aggregato ad una Sezione se è composto almeno da 5 Soci.
2. Il gruppo aggregato non si può costituire in una città già sede di Sezione.
Parte II - L’AMBITO PROVINCIALE
Art. 8 - Il Consiglio provinciale
1. II Consiglio provinciale è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 Consiglieri, in rapporto al numero dei Soci della provincia:
5 membri fino a 100 Soci,
7 membri da 101 a 250 Soci,
9 membri oltre 250 Soci.
Di norma, dura in carica 3 anni. Il rinnovo elettorale, in via ordinaria, avviene nell’anno in cui si svolge il Congresso nazionale, ma deve essere effettuato prima della scadenza del triennio se la metà dei Consiglieri eletti dovesse risultare decaduta o dimissionaria; il Consiglio deve, comunque, risultare validamente in carica in coincidenza con il Congresso nazionale.
2. Il Consiglio provinciale, in base all’art. 22 dello Statuto:
2.1 elegge il Presidente provinciale e fino a due Vicepresidenti, in caso di due Vicepresidenti uno dovrà avere la funzione di vicario; l’elettorato attivo e passivo per l’elezione delle cariche sociali è dei soli Consiglieri eletti;
2.2 nomina, tra i Soci della provincia anche non facenti parte del Consiglio, il Segretario, il Tesoriere, i Delegati delle varie attività ed eventuali altri Esperti.
3. La nomina dei Delegati e di eventuali altri Esperti deve essere funzionale al conseguimento delle finalità statutarie e all’attuazione della progettazione triennale.
4. Il Segretario, il Tesoriere, i Delegati delle varie attività, se non sono stati nominati tra i Consiglieri, e gli Esperti partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di parola e voto consultivo.
5. In base all’art. 25 dello Statuto, il Consulente ecclesiastico provinciale partecipa al Consiglio con diritto di parola e voto consultivo.
6. In base all’art. 22 dello Statuto, partecipano al Consiglio provinciale, con diritto di parola e voto consultivo, i Presidenti sezionali della provincia.
7. Sono invitati alle riunioni del Consiglio, con diritto di parola, i Consiglieri centrali e regionali iscritti nelle Sezioni della provincia.
8. La convocazione del Consiglio deve pervenire anche al Presidente regionale, il quale, a sua scelta, può partecipare al Consiglio, con il solo diritto di parola.
9. Il diritto di voto per le deliberazioni del Consiglio spetta solo ai Consiglieri eletti.
10. Le sedute del Consiglio sono valide se è presente almeno la metà più uno dei Consiglieri eletti.
11. Nel caso di dimissione o decadenza di uno dei Consiglieri, si procede alla sua sostituzione per surroga, sulla base dei risultati dell’elezione del Consiglio. Alla sostituzione per surroga si ricorre anche nel caso in cui un Consigliere si sia assentato, consecutivamente e senza averne giustificato il motivo, per tre sedute.
12. Il Consiglio provinciale può approvare ed adottare un ordinamento proprio, nei limiti consentiti dalla Statuto e dal presente Regolamento organico. L’ordinamento proprio è validamente applicabile previa acquisizione del nulla-osta da parte del Consiglio Centrale e la regolare registrazione presso l’Agenzia delle Entrate con l’attribuzione del numero di Codice Fiscale.
Art. 9 - Adempimenti del Presidente provinciale
1. Il Presidente provinciale, coadiuvato dal Segretario e dal Tesoriere, oltre agli adempimenti previsti dall’art. 24 dello Statuto, è tenuto a:
1.1 dare comunicazione alle Presidenze nazionale e regionale della progettazione triennale e della programmazione annuale, nonché trasmettere annualmente una relazione sulle attività svolte; per le iniziative di formazione in servizio è tenuto a trasmettere alla Presidenza nazionale anche la relativa documentazione;
1.2 dare immediata comunicazione alla Presidenza nazionale della eventuale adozione di un ordinamento proprio;
1.3 nel caso che il Consiglio provinciale adotti un ordinamento proprio, dare comunicazione alla Presidenza nazionale dei bilanci, preventivo e consuntivo, annuali;
1.4 nel caso che il Consiglio provinciale non adotti un ordinamento proprio, trasmettere annualmente alla Presidenza nazionale il rendiconto di cassa e la relativa documentazione.
Art. 10 - Il Consiglio di Presidenza provinciale
1. Il Consiglio di Presidenza provinciale è composto dal Presidente, dai Vicepresidenti, dal Segretario, dal Tesoriere e dal Consulente ecclesiastico.
2. Il Presidente può invitare alle sedute i Delegati delle attività ed altri Esperti.
Art. 11 - Il Presidente onorario provinciale
1. Il Consiglio provinciale può nominare un Presidente onorario, che partecipa con diritto di parola e voto consultivo alle sedute del Consiglio.
Art. 12 - Dimissioni del Presidente
1. In caso di dimissioni del Presidente, il Consiglio provinciale deve essere convocato dal Presidente dimissionario entro 15 giorni dalle sue dimissioni per l’elezione del nuovo Presidente. Nel caso di decadenza del Presidente o quando siano trascorsi 15 giorni dalle sue dimissioni, la convocazione viene effettuata dal Vicepresidente vicario o, in sua assenza, dall’altro Vicepresidente.
Parte III - L’AMBITO REGIONALE
Art. 13 - Il Consiglio regionale
1. II Consiglio regionale è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 Consiglieri, in rapporto al numero dei Soci della Regione:
3 membri fino a 200 Soci,
5 membri da 201 a 400 Soci,
7 membri da 401 a 800 Soci,
9 membri oltre 800 Soci.
Di norma, dura in carica 3 anni. Il rinnovo elettorale avviene nell'anno in cui si svolge il Congresso nazionale, ma deve essere effettuato prima della scadenza del triennio se la metà dei Consiglieri eletti dovesse risultare decaduta o dimissionaria; il Consiglio deve comunque risultare validamente in carica in coincidenza col Congresso nazionale.
2. Il Consiglio regionale, in base all’art. 30 dello Statuto:
2.1 elegge il Presidente regionale e due Vicepresidenti, di cui uno con funzione di vicario, l’elettorato attivo e passivo per l’elezione delle cariche sociali è dei soli Consiglieri eletti;
2.2 nomina, tra i Soci della regione anche non facenti parte del Consiglio, il Segretario, il Tesoriere, i Delegati delle varie attività ed eventuali altri Esperti.
3. La nomina dei Delegati e di eventuali altri Esperti deve essere funzionale al conseguimento delle finalità statutarie e all’attuazione della progettazione triennale.
4. Il Segretario, il Tesoriere, i Delegati delle varie attività, se non sono stati nominati tra i Consiglieri, e gli Esperti partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di parola e voto consultivo.
5. In base all’art. 33 dello Statuto, il Consulente ecclesiastico regionale partecipa al Consiglio con diritto di parola e voto consultivo.
6. In base all’art. 30 dello Statuto, partecipano al Consiglio regionale, con diritto di parola e voto consultivo, i Presidenti provinciali della regione.
7. Sono invitati alle riunioni del Consiglio, con diritto di parola, i Consiglieri centrali iscritti nelle Sezioni della regione.
8. La convocazione del Consiglio deve pervenire anche al Presidente nazionale, il quale, a sua scelta, può partecipare al Consiglio, con il solo diritto di parola.
9. Il diritto di voto per le deliberazioni del Consiglio spetta solo ai Consiglieri eletti.
10. Le sedute del Consiglio sono valide se è presente almeno la metà più uno dei Consiglieri eletti.
11. Nel caso di dimissione o decadenza di uno dei Consiglieri, si procede alla sua sostituzione per surroga, sulla base dei risultati dell’elezione del Consiglio. Alla sostituzione per surroga si ricorre anche nel caso in cui un Consigliere si sia assentato, consecutivamente e senza averne giustificato il motivo, per tre sedute.
12. Il Consiglio regionale può approvare ed adottare un ordinamento proprio, nei limiti consentiti dallo Statuto e dal presente Regolamento organico. L’ordinamento proprio è validamente applicabile previa acquisizione del nulla-osta da parte del Consiglio Centrale e la regolare registrazione presso l’Agenzia delle Entrate con l’attribuzione del numero di Codice Fiscale.
Art. 14 - Adempimenti del Presidente regionale
1. Il Presidente regionale, coadiuvato dal Segretario e dal Tesoriere, oltre agli adempimenti previsti dall’art. 32 dello Statuto, è tenuto a:
1.1 dare comunicazione alla Presidenza nazionale della progettazione triennale e della programmazione annuale, nonché trasmettere annualmente una relazione sulle attività svolte; per le iniziative di formazione in servizio trasmette alla Presidenza nazionale anche la relativa documentazione;
1.2 dare immediata comunicazione alla Presidenza nazionale della eventuale adozione di un ordinamento proprio;
1.3 nel caso che il Consiglio regionale adotti un ordinamento proprio, … dare comunicazione alla Presidenza nazionale dei bilanci, preventivo e consuntivo, annuali;
1.4 nel caso che il Consiglio regionale non adotti un ordinamento proprio, trasmettere annualmente alla Presidenza nazionale il rendiconto di cassa e la relativa documentazione
Art. 15 - Il Consiglio di Presidenza regionale
1. Il Consiglio di Presidenza regionale è composto dal Presidente, dai Vicepresidenti, dal Segretario, dal Tesoriere e dal Consulente ecclesiastico.
2. Il Presidente può invitare alle sedute i Delegati delle attività ed altri Esperti.
Art. 16 - Il Presidente onorario
1. Il Consiglio regionale può nominare un Presidente onorario, che partecipa con diritto di parola e voto consultivo alle sedute del Consiglio.
Art. 17 Dimissioni del Presidente
1. In caso di dimissioni del Presidente, il Consiglio regionale deve essere convocato dal Presidente dimissionario entro 15 giorni dalle sue dimissioni per l’elezione del nuovo Presidente. Nel caso di decadenza del Presidente o quando siano trascorsi 15 giorni dalle sue dimissioni, la convocazione viene effettuata dal Vicepresidente vicario o, in sua assenza, dall’altro Vicepresidente.
Parte IV - L’AMBITO NAZIONALE
Art. 18 - Il Consiglio centrale
1. II Consiglio centrale, di norma, dura in carica 3 anni. Il rinnovo, con la celebrazione del Congresso nazionale, deve essere effettuato prima della scadenza del triennio se la metà dei Consiglieri eletti dovesse risultare decaduta o dimissionaria.
2. Il Consiglio centrale, in base all’art. 38 dello Statuto:
2.1 elegge il Presidente nazionale e 4 Vicepresidenti, di cui uno con funzione vicaria; l’elettorato attivo e passivo per l’elezione delle cariche sociali è dei soli Consiglieri eletti;
2.2 nomina, tra i Soci anche non facenti parti del Consiglio, il Segretario centrale, i Delegati centrali delle varie attività ed eventuali altri Esperti. Altresì nomina, eventualmente anche tra i non Soci, un Amministratore.
3. La nomina dei Delegati e di eventuali altri Esperti deve essere funzionale al conseguimento dei fini statutari e all’attuazione della progettazione triennale.
4. Il Segretario centrale, i Delegati centrali delle varie attività, se non sono stati nominati tra i Consiglieri, e gli Esperti partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di parola e voto consultivo. L’Amministratore, se Socio non Consigliere centrale, partecipa alle sedute con diritto di parola e voto consultivo, se non è Socio partecipa alle sedute solo con diritto di parola, in relazione a quanto di sua competenza.
5. In base all’art. 42, partecipa al Consiglio il Consulente ecclesiastico centrale con diritto di parola e voto consultivo.
6. In base all’art. 46 dello Statuto, partecipano al Consiglio centrale, con diritto di parola e voto consultivo, i Presidenti emeriti.
7. Il diritto di voto per le deliberazioni del Consiglio spetta solo ai Consiglieri eletti.
8. Le sedute del Consiglio sono valide se è presente almeno la metà più uno dei Consiglieri eletti.
9. Nel caso di dimissione o decadenza di uno dei Consiglieri, si procede alla sua sostituzione per surroga, sulla base dei risultati dell’elezione del Consiglio. Alla sostituzione per surroga si ricorre anche nel caso in cui un Consigliere si sia assentato, consecutivamente e senza averne giustificato il motivo, per tre sedute.
Art. 19 – Il Consiglio di Presidenza Nazionale
1. Il Presidente può invitare alle sedute del Consiglio di Presidenza i delegati centrali delle attività ed altri Esperti.
2. Il Consiglio di Presidenza può avvalersi del consiglio e dell’opera di Soci particolarmente competenti, chiamandoli a collaborare come consulenti ed incaricandoli di particolari attività.
3. Spetta al Presidente coordinare l’attività dei Delegati centrali.
Art. 20 - Dimissioni del Presidente Nazionale
1. In caso di dimissioni del Presidente, il Consiglio centrale deve essere convocato dal Presidente dimissionario entro 15 giorni dalle sue dimissioni per l’elezione del nuovo Presidente. Nel caso di decadenza del Presidente o quando siano trascorsi 15 giorni dalle sue dimissioni, la convocazione viene effettuata dal Vicepresidente vicario o, in sua assenza, da un altro Vicepresidente, in base all’anzianità.
PARTE V - OPERAZIONI ELETTORALI
Art. 21 - L’Assemblea sezionale
1. In base all’art. 13 dello Statuto, l’Assemblea sezionale è convocata dal Presidente sezionale uscente, almeno 15 giorni prima della sua celebrazione.
2. L’avviso di convocazione contenente la data, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno dell’Assemblea, deliberati dal Consiglio di Sezione, deve pervenire ai Soci per lettera o per e-mail. In caso di Assemblea pre-congressuale, l’ L’ordine del giorno deve prevedere la trattazione del tema congressuale (nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio di Sezione, del tema assembleare), le relazioni del Presidente, del Segretario e del Tesoriere o del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, qualora previsto, la discussione e la votazione delle mozioni, le operazioni elettorali.
3. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti o rappresentati per delega almeno la metà più uno dei Soci della Sezione aventi diritto al voto; in seconda convocazione, almeno 24 ore dopo, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.
4. L’Assemblea sezionale, solo per gli adempimenti elettorali, dopo l’apertura dei lavori da parte del Presidente uscente, oltre ai compiti indicati nell’art.14 dello Statuto:
4.1 elegge il Presidente di Assemblea;
4.2 designa l’Ufficio di segreteria, composto da 3 a 5 membri, di cui uno con funzione di Coordinatore;
4.3 designa la Commissione elettorale, composta da 3 a 5 membri, di cui uno con funzione di Presidente e uno con funzione di Segretario;
4.4 designa il seggio elettorale, composto da 3 a 5 membri, di cui uno con funzione di Presidente e uno con funzione di Segretario;
4.5 discute ed approva il regolamento assembleare, che deve tenere conto delle norme statutarie e delle indicazioni del Regolamento;
4.6 discute ed approva le mozioni congressuali.
5. I componenti della Commissione elettorale e del seggio elettorale possono anche coincidere.
6. L’Assemblea elegge:
6.1 il Consiglio di Sezione, secondo composizione prevista dall’art. 1 del presente Regolamento o dall’eventuale ordinamento proprio della Sezione;
6.2 i Delegati al Congresso provinciale per l’elezione dei Consiglieri provinciali;
6.3 i Delegati al Congresso provinciale per l’elezione dei Delegati al Congresso regionale;
6.4 i Delegati al Congresso provinciale per l’elezione dei Delegati al Congresso nazionale;
6.5 il Collegio dei Revisori dei conti, nei casi contemplati dall’art. 19 dello Statuto.
7. Le elezioni dei punti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 avvengono nella stessa seduta, fatta eccezione per lo scioglimento anticipato del Consiglio di Sezione.
8. Per i punti 6.2, 6.3, 6.4 si eleggono 3 Delegati fino a 25 Soci e un Delegato ogni 25, o frazione di 25, oltre i primi 25. (oppure secondo l’ordinamento proprio della Provincia, ove formalmente adottato).
9. L’elezione per i punti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 non è incompatibile.
10. Il voto è diretto e segreto.
11. I Consiglieri Sezionali e i Revisori uscenti sono ricandidati, a meno che non dichiarino per iscritto la loro rinunzia. Le nuove candidature devono essere sottoscritte da almeno tre Soci presentatori e controfirmate per accettazione.
12. Per le elezioni sezionali il voto, con delibera del Consiglio di Sezione, può essere espresso per corrispondenza. In questo caso il Consiglio di Sezione designa la Commissione elettorale almeno 15 giorni prima della celebrazione dell’Assemblea sezionale, secondo la composizione prevista dal comma 4.3 del presente art. 21, e in più designa anche due membri supplenti, nell’ordine in cui dovranno eventualmente sostituire gli effettivi. Il Consiglio di Sezione e la Commissione elettorale adottano gli opportuni provvedimenti per garantire la segretezza e il controllo del nome dei votanti.
13. E’ consentito il conferimento di una delega ad un altro Socio della stessa Sezione. Ogni Socio può avere una sola delega.
14. Si può esprimere un numero massimo di preferenze pari alla metà dei candidati da eleggere, arrotondato per difetto, in ogni caso il numero minimo di preferenze non può essere inferiore a due.
15. La proclamazione degli eletti è effettuata dal Presidente dell’Assemblea, dopo la lettura dei risultati elettorali da parte del Presidente della Commissione elettorale e la trasmissione della relativa documentazione.
16. Dei lavori congressuali e delle operazioni elettorali vengono redatti verbali da depositare agli atti e da inviare alle Presidenze nazionale, regionale e provinciale.
Art. 22 - Congresso provinciale
1. In base all’art. 20 dello Statuto, il Congresso provinciale si riunisce in via ordinaria ogni 3 anni. Esso è convocato dal Presidente provinciale, almeno 30 giorni prima della sua celebrazione, secondo il calendario del Regolamento pre-congressuale nazionale.
2. L’avviso di convocazione contenente la data, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno del Congresso, deliberati dal Consiglio provinciale, deve pervenire ai Soci per lettera o per e-mail.
L’ordine del giorno deve prevedere la trattazione del tema congressuale, le relazioni del Presidente, del Segretario e del Tesoriere o del Presidente del Collegio Revisori dei Conti, qualora previsto, la discussione e la votazione delle mozioni, le operazioni elettorali.
3. Il Congresso è validamente costituito in prima convocazione se è rappresentata almeno la metà più uno dei Soci della Provincia aventi diritto al voto; in seconda convocazione, almeno 24 ore dopo, qualunque sia il numero dei Soci rappresentati.
4. Il Congresso, dopo l’apertura dei lavori da parte del Presidente uscente, oltre ai compiti indicati nell’art. 21 dello Statuto:
4.1 elegge il Presidente del Congresso;
4.2 designa l’Ufficio di segreteria, composto da 3 a 5 membri, di cui uno con funzione di Coordinatore;
4.3 designa la Commissione elettorale, composta da 3 a 5 membri, di cui uno con funzione di Presidente e uno con funzione di Segretario;
4.4 designa il seggio elettorale, composto da 3 a 5 membri, di cui uno con funzione di Presidente e uno con funzione di Segretario;
4.5 discute ed approva il regolamento congressuale, che deve tenere conto delle norme statutarie e delle indicazioni del Regolamento;
4.6 discute ed approva le mozioni congressuali.
5. I componenti della Commissione elettorale e del seggio elettorale possono anche coincidere.
6. Il Congresso elegge:
6.1 il Consiglio provinciale, secondo la composizione prevista dall’art. 8.1 del presente Regolamento o dall’eventuale ordinamento proprio della Provincia;
6.2 i Delegati al Congresso regionale;
6.3 i Delegati al Congresso nazionale;
6.4 il Collegio dei Revisori dei conti, nei casi contemplati dall’art. 26 dello Statuto.
7. Le elezioni dei punti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 avvengono nella stessa seduta, fatta eccezione per lo scioglimento anticipato del Consiglio provinciale.
8. Per i punti 6.2 e 6.3 si eleggono 3 Delegati fino a 50 Soci e un delegato ogni 50, o frazione di 50, oltre i primi 50.
9. L’elezione per i punti 6.1, 6.2 e 6.3 non è incompatibile.
10. Il voto è diretto e segreto.
11. I Consiglieri e i Revisori uscenti sono ricandidati, a meno che non dichiarino per iscritto la loro rinunzia. Le nuove candidature devono essere sottoscritte da almeno tre Delegati presentatori e controfirmate per accettazione.
12. Un Delegato al Congresso impossibilitato ad essere presente alla votazione può farsi rappresentare da un altro Delegato della stessa Sezione mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.
13. I voti dei Delegati assenti, che non hanno prodotto delega, vengono distribuiti tra i Delegati della stessa Sezione.
14. Si può esprimere un numero massimo di preferenze pari alla metà dei candidati da eleggere, arrotondato per difetto, in ogni caso il numero minimo di preferenze non può essere inferiore a 2
15. La proclamazione degli eletti è effettuata dal Presidente del Congresso, dopo la lettura dei risultati elettorali da parte del Presidente della Commissione elettorale e la trasmissione della relativa documentazione.
16.Dei lavori congressuali e delle operazioni elettorali vengono redatti verbali da depositare agli atti e da inviare alle Presidenze nazionale e regionale.
17. Al Congresso provinciale possono partecipare come Uditori anche i Soci non delegati della Provincia.
Art. 23 - Congresso regionale
1. Il Congresso regionale si riunisce in via ordinaria ogni 3 anni. Esso è convocato dal Presidente regionale, almeno 30 giorni prima della sua celebrazione.
2. L’avviso di convocazione contenente la data, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno del Congresso, deliberati dal Consiglio regionale, deve pervenire ai Soci per lettera o per e-mail. L’ordine del giorno deve prevedere la trattazione del tema congressuale, le relazioni del Presidente, del Segretario e del Tesoriere o del Presidente del Collegio Revisori dei Conti, qualora previsto, la discussione e la votazione delle mozioni, le operazioni elettorali.
3. Il Congresso è validamente costituito in prima convocazione se è rappresentata almeno la metà più uno dei Soci della Regione aventi diritto al voto; in seconda convocazione, almeno 24 ore dopo, qualunque sia il numero dei Soci rappresentati.
4. Il Congresso, dopo l’apertura dei lavori da parte del Presidente uscente, oltre ai compiti indicati nell’art. 29 dello Statuto:
4.1 elegge il Presidente del Congresso;
4.2 designa l’Ufficio di segreteria, composto da 3 a 5 membri, di cui uno con funzione di Coordinatore;
4.3 designa la Commissione elettorale, composta da 3 a 5 membri, di cui uno con funzione di Presidente e uno con funzione di Segretario;
4.4 designa il seggio elettorale, composto da 3 a 5 membri, di cui uno con funzione di Presidente e uno con funzione di Segretario;
4.5 discute ed approva il regolamento congressuale, che deve tenere conto delle norme statutarie e delle indicazioni del Regolamento.
5. I componenti della Commissione elettorale e del seggio elettorale possono anche coincidere.
6. Il Congresso elegge:
6.1 il Consiglio regionale, secondo la composizione prevista dall’art. 13.1 del presente Regolamento o dall’eventuale ordinamento proprio della Regione;
6.2 il Collegio dei Revisori dei conti, secondo la composizione e nei casi contemplati dall’art.34 dello Statuto.
7. Il voto è diretto e segreto.
8. I Consiglieri e i Revisori uscenti sono ricandidati, a meno che non dichiarino per iscritto la loro rinunzia. Le nuove candidature devono essere sottoscritte da almeno cinque Delegati presentatori e controfirmate per accettazione.
9. Un Delegato al Congresso impossibilitato ad essere presente alla votazione può farsi rappresentare da un altro Delegato della stessa provincia mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.
10. I voti dei Delegati assenti, che non hanno prodotto delega, vengono distribuiti tra i Delegati della stessa provincia.
11. Si può esprimere un numero massimo di preferenze pari alla metà dei candidati da eleggere, arrotondato per difetto, in ogni caso il numero minimo di preferenze non può essere inferiore a due.
12. La proclamazione degli eletti è effettuata dal Presidente del Congresso, dopo la lettura dei risultati elettorali da parte del Presidente della Commissione elettorale e la trasmissione della relativa documentazione.
13. Dei lavori congressuali e delle operazioni elettorali vengono redatti verbali da depositare agli atti e da inviare alla Presidenza nazionale.
14. Al Congresso possono partecipare come Uditori i Soci della Regione.
Art. 24 - Congresso nazionale
1. In base all’art. 35 dello Statuto, il Congresso nazionale è convocato ordinariamente ogni 3 anni dal Presidente nazionale uscente, preferibilmente 60 giorni prima della sua celebrazione.
2. L’avviso di convocazione contenente la data, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno del Congresso, deliberati dal Consiglio centrale, deve pervenire ai Delegati eletti in sede provinciale per lettera o per e-mail.
L’ordine del giorno deve prevedere la trattazione del tema congressuale, le relazioni del Presidente, del Segretario e dell’Amministratore e del Presidente del Collegio Revisori dei Conti, la discussione e la votazione delle mozioni, le operazioni elettorali.
3. Il Congresso, dopo l’apertura dei lavori da parte del Presidente uscente, oltre ai compiti indicati nell’art. 36 dello Statuto:
3.1elegge 5 Presidenti del Congresso;
3.2 designa l’Ufficio di segreteria, composto almeno 5 membri, di cui uno con funzione di Coordinatore;
3.3 designa la Commissione elettorale, composta da almeno 5 membri, di cui uno con funzione di Presidente e uno con funzione di Segretario;
3.4 designa la Commissione verifica poteri, composta almeno da 5 membri, di cui uno con funzione di Presidente e uno con funzione di Segretario;
3.5 designa il seggio elettorale, composto da almeno 5 membri, di cui uno con funzione di Presidente e uno con funzione di Segretario;
3.6 discute ed approva il regolamento congressuale, che deve tenere conto delle norme statutarie e delle indicazioni del presente Regolamento organico;
3.7 discute ed approva le mozioni congressuali.
4. Il Congresso elegge:
4.1 il Consiglio centrale, secondo la composizione dell’art. 37 dello Statuto;
4.2 il Comitato dei Probiviri, secondo la composizione dell’art. 43 dello Statuto;
4.3 il Collegio dei Revisori dei conti, secondo la composizione dell’art. 44 dello Statuto.
5. Il voto è diretto e segreto.
6. I Consiglieri, i Revisori e i Probiviri uscenti sono ricandidati, a meno che non dichiarino per iscritto la loro rinunzia. Le nuove candidature devono essere sottoscritte da Delegati presentatori portanti complessivamente almeno 300 voti e controfirmate per accettazione.
7. Un Delegato al Congresso, impossibilitato ad essere presente alla votazione, può farsi rappresentare da un altro Delegato della stessa Regione mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.
8. I voti dei Delegati assenti, che non hanno prodotto delega, vengono distribuiti tra i Delegati della stessa provincia e in assenza di questi tra i Delegati della stessa regione.
9. Si può esprimere un numero massimo di preferenze pari alla metà dei candidati da eleggere, arrotondato per difetto, in ogni caso il numero minimo di preferenze non può essere inferiore a due.
10. La proclamazione degli eletti è effettuata dal Presidente di turno del Congresso, dopo la lettura dei risultati elettorali da parte del Presidente della Commissione elettorale e la trasmissione della relativa documentazione.
11. Dei lavori congressuali e delle operazioni elettorali vengono redatti verbali da depositare agli atti.
12. Al Congresso possono partecipare, come Uditori, tutti i Soci autorizzati dai Presidenti provinciali.
PARTE VI - DENOMINAZIONE
Art. 25 - Denominazione della Sezione
1. Nella carta intestata sezionale, nei programmi delle iniziative, nelle pubblicazioni e laddove si ritiene necessario la denominazione della Sezione è la seguente:
UCIIM
Associazione Professionale Cattolica di Insegnanti, Dirigenti e Formatori
Sezione di
Per la Sezione che sia intitolata si aggiunge il nome della personalità a cui è dedicata.
Art. 26 - Denominazione della Provincia
1. Nella carta intestata provinciale, nei programmi delle iniziative, nelle pubblicazioni e laddove si ritiene necessario la denominazione della provincia è la seguente:
UCIIM
Associazione Professionale Cattolica di Insegnanti, Dirigenti e Formatori
Provincia di
Art. 27 - Denominazione della Regione
1. Nella carta intestata regionale, nei programmi delle iniziative, nelle pubblicazioni e laddove si ritiene necessario la denominazione della Regione è la seguente:
UCIIM – nome della regione
Associazione Professionale Cattolica di Insegnanti, Dirigenti e Formatori
Art. 28 - Denominazione nazionale
1. Nella carta intestata nazionale, nei programmi delle iniziative, nelle pubblicazioni e laddove si ritiene necessario la denominazione nazionale è la seguente:
UCIIM
Associazione Professionale Cattolica di Insegnanti, Dirigenti e Formatori