STATUTO
APPROVATO DAL CONGRESSO NAZIONALE
IL 2 DICEMBRE 2006 


CAPO I COSTITUZIONE - FINI - AUTONOMIA
Art. 1 Costituzione
1. È costituita l’UCIIM, associazione professionale cattolica di docenti, dirigenti, ispettori, educatori e formatori del sistema educativo di istruzione e di formazione italiano, statale e non statale (paritario e non paritario), della formazione professionale e dell’educazione permanente.
Art. 2 Aspetti specifici
1. L’Associazione, a livello nazionale, ha sede in Roma, via Crescenzio 25, e ha durata illimitata.
2. Essa non ha scopo di lucro ed ha natura culturale e professionale, di formazione e di promozione della persona e della comunità.
Art. 3 Fini
Essa ha per fini:
a) promuovere ed attuare la formazione spirituale, morale e professionale dei soci in ordine alla loro specifica missione educativa;
b) promuovere ed attuare, nell’educazione dei giovani, nel sistema e nella legislazione scolastici, con l’azione individuale e con quella delle rappresentanze professionali, principi e metodi coerenti con il pensiero e la morale cristiani;
c) promuovere ed attuare, mediante specifiche iniziative, progetti di formazione e di aggiornamento culturale e professionale delle persone di cui all’art. 1, progetti di ricerca e programmi di educazione permanente e di formazione dei cittadini;
d) promuovere la partecipazione dei soci alla vita sindacale secondo la dottrina sociale della Chiesa.
Art. 4 Natura
1. L’Associazione è apartitica. Essa è autonoma nel suo governo e opera liberamente nell’ambito delle attività professionali.
2. Aderisce alla Consulta della pastorale scolastica della CEI (Conferenza Episcopale Italiana), alla CNAL (Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali) e alle altre iniziative di cooperazione, sul piano formativo e culturale, anche a livello internazionale.
3. Per la sua natura di associazione professionale, è impegnata a dare la sua collaborazione alle forze cristiane che operano per la promozione del lavoro e della cultura.
4. Fa parte degli enti non commerciali senza fini di lucro, con divieto di distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’associazione.
5. Per il raggiungimento dei propri fini può, inoltre, detenere quote di società che svolgono attività strettamente connesse con essa.
CAPO II ATTIVITA’
Art. 5 Attività
1. L’Associazione esplica la sua opera a favore delle persone di cui all’art. 1, degli studenti e delle loro famiglie e in ordine ai problemi e alla legislazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, della formazione professionale e dell’educazione permanente, attraverso le seguenti attività:
a) iniziative spirituali e religiose in ordine alle specifiche esigenze della categoria;
b) attività formative e di aggiornamento;
c) forme varie di consulenza alle suddette persone, agli studenti e alle famiglie;
d) attività di supporto alle scuole;
e) iniziative per la istruzione ricorrente, per l’educazione permanente e per la formazione degli adulti;
f) pubblicazioni, organizzazione e cura di servizi di documentazione e di biblioteche, convegni; iniziative editoriali, anche con sistemi multimediali, sugli argomenti suddetti;
g) formazione alla attività sindacale;
h) interventi presso le competenti autorità su questioni di carattere formativo, educativo e scolastico;
i) orientamento scolastico e professionale;
l) ricerche sociali, pedagogico-didattiche e legislative.
CAPO III ORGANIZZAZIONE
Art. 6 Struttura democratica
1. L’UCIIM è un’associazione a struttura democratica, con disciplina uniforme del rapporto associativo dei soci, con diritto di voto singolo per tutte le deliberazioni previste nel presente statuto e per la nomina degli organi direttivi. E’ esclusa ogni limitazione dei diritti degli associati.
2. La partecipazione alla vita associativa è a tempo indeterminato, fermo in ogni caso il diritto di recesso.
Art. 7 Soci ordinari e Soci onorari
1. Possono far parte dell’Associazione come «soci ordinari»:
a) gli insegnanti, i dirigenti, gli ispettori, gli educatori, i formatori di cui all’art.1;
b) gli aspiranti all’insegnamento;
c) gli insegnanti, i dirigenti e gli ispettori, gli educatori, i formatori di cui all’art.1 che abbiano lasciato l’insegnamento e siano passati ad altro ruolo o siano in quiescenza.
2. Per iscriversi essi devono condividere i valori e i principi dell’Associazione, fare domanda d’iscrizione e versare la quota associativa la cui entità viene stabilita dal Consiglio Centrale. La domanda deve essere presentata al Presidente della sezione e l’accettazione è deliberata dal Consiglio della sezione stessa. Il socio riceve una tessera.
3. La quota d’iscrizione è personale e non è trasmissibile ad altri.
4. Tutti i soci ordinari godono dell’elettorato attivo e passivo ai vari livelli dell’Associazione secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento organico.
5. Possono far parte dell’Associazione in qualità di «soci onorari»:
a) i docenti universitari di ispirazione cattolica;
b) personalità del mondo culturale di ispirazione cattolica, che abbiano acquisito particolari benemerenze verso la scuola o verso l’UCIIM.
6. L’iscrizione dei soci onorari viene deliberata dal Consiglio centrale su proposta di un membro del Consiglio nazionale.
7. I soci onorari possono prendere parte a tutte le riunioni ed assemblee di soci e al Congresso nazionale col solo diritto di parola. Sono esentati dal pagamento della quota associativa. Gli stessi non possono assumere cariche direttive.
Art. 8 Diritti e doveri dei soci
1. Tutti i soci hanno il diritto di proporre iniziative coerenti col presente statuto e di partecipare a quelle promosse a tutti i livelli dall’UCIIM, fruendo dei vantaggi e delle agevolazioni derivanti dall’appartenenza all’Associazione stessa.
2. I soci si impegnano a contribuire alla elaborazione e alla realizzazione delle iniziative associative e alla diffusione della presenza dell’UCIIM nel tessuto professionale e sociale.
Art. 9 Revoca e decadenza
1. La qualifica di socio si perde per il mancato versamento della quota annuale o per dimissioni.
2. Può, inoltre, essere revocata dal Consiglio centrale su proposta del Consiglio sezionale, per gravi e comprovate violazioni dello Statuto e dei regolamenti dell’Associazione.
3. Avverso le deliberazioni assunte in merito dal Consiglio centrale è ammesso ricorso al Comitato dei probiviri, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esclusione.
Art. 10 Gli organi dell’Associazione
1. Organi dell’Associazione sono:
a) le sezioni;
b) i consigli provinciali;
c) i consigli regionali;
d) il consiglio centrale;
e) il consiglio di presidenza;
f) il consiglio nazionale;
g) il presidente nazionale;
h) il comitato dei probiviri;
i) il collegio dei revisori dei conti;
l) le Assemblee sezionali,
m) i congressi provinciali,
n) i congressi regionali,
o) il congresso nazionale.
Art. 11 Organizzazione sul territorio
1. L’UCIIM si organizza sul territorio nelle dimensioni sezionale, provinciale, regionale e nazionale.
2. Le diverse dimensioni si dotano di strutture di governo e di gestione che operano in autonomia nei limiti e secondo le specifiche attribuzioni statutarie.
3. Ferma restando l’adesione al presente Statuto, le diverse dimensioni territoriali possono adottare un proprio ordinamento dandone comunicazione al Consiglio Centrale
CAPO IV L'AMBITO SEZIONALE
Art. 12 La sezione
1. La sezione è l’articolazione di base dell’Associazione.
2. Essa può sorgere, quando vi siano almeno 10 iscritti, su proposta del Consiglio provinciale e successiva convalida del Consiglio centrale.
3. Nel caso di numero inferiore, il Consiglio centrale riconosce la formazione di un gruppo e lo aggrega ad una sezione già costituita.
4. Nei grandi centri il Consiglio centrale può autorizzare la costituzione di più sezioni.
Art. 13 L’Assemblea della sezione
1. L’Assemblea della sezione esprime la volontà dei soci in ordine al raggiungimento delle finalità dell’Associazione in sede locale.
2. Si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno e in via straordinaria su deliberazione del Consiglio di sezione o su richiesta motivata allo stesso da parte di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto.
3. All’Assemblea partecipano, con diritto di voto, tutti i soci ordinari della sezione. Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio di sezione.
4. Le deliberazioni prese dall’Assemblea sono verbalizzate in apposito registro, accessibile a tutti i soci.
Art. 14 Compiti dell’Assemblea
1. All’Assemblea della sezione compete:
a) approvare la programmazione annuale;
b1) approvare i bilanci preventivo e consuntivo qualora la sezione adotti un proprio ordinamento
b2) oppure approvare il rendiconto di cassa;
c) eleggere, ogni tre anni e nel periodo previsto per la celebrazione del Congresso nazionale, il Consiglio della sezione, secondo la composizione prevista dal Regolamento e/o dall’eventuale ordinamento proprio;
d) eleggere il Collegio dei revisori dei conti, qualora la Sezione adotti un proprio ordinamento;
e) eleggere i delegati dei soci della sezione al Congresso provinciale nel numero e con le modalità previste dal regolamento organico.
2. Le modalità per lo svolgimento delle operazioni elettorali sono stabilite dal regolamento organico.
Art. 15 Il Consiglio di sezione
1. Il Consiglio di Sezione:
a) elegge tra i suoi componenti il Presidente e fino a due vicepresidenti;
b) nomina tra i soci della sezione, anche non facenti parte del Consiglio, il Segretario, il Tesoriere, i Delegati delle varie attività ed eventuali altri Esperti.
Art. 16 Competenze del Consiglio di sezione
1. E’ competenza del Consiglio di sezione:
a) eseguire i deliberati del Congresso nazionale attraverso le direttive della Presidenza nazionale e dell’Assemblea di sezione;
b) promuovere l’attività della sezione prendendo deliberazioni opportune per la realizzazione dei fini descritti dall’art. 3;
c) strutturare la progettazione triennale;
d) redigere la programmazione annuale;
e) assumere ogni decisione relativa alla partecipazione dell’UCIIM a organismi di livello locale;
f) proporre candidature per le liste del personale dirigente e docente in occasione di elezioni degli organi collegiali;
g) deliberare sull’accettazione di nuovi soci;
h) proporre al Consiglio centrale la revoca della qualifica di socio per gravi e comprovate violazioni dello statuto e dei regolamenti dell’Associazione.
Art. 17 Il Presidente della sezione
1. È competenza del Presidente sezionale:
a) indire e presiedere le adunanze del Consiglio e le Assemblee di sezione;
b) coordinare le attività e assumere ogni decisione necessaria per il buon andamento della Sezione stessa;
c) tenere i rapporti con le presidenze provinciale, regionale e nazionale;
d) rappresentare legalmente la Sezione(, nei casi contemplati dall’art. 14 comma 1/b1.)
e) inviare annualmente alla Presidenza Nazionale il rendiconto economico da inserire nel bilancio nazionale, nel caso in cui la Sezione non abbia adottato ordinamento proprio.
2. Il Presidente sezionale in caso di assenza o impedimento è sostituito da uno dei Vicepresidenti.
Art. 18 Il Consulente ecclesiastico
1. Il Consulente ecclesiastico è un Sacerdote, nominato dal Vescovo locale su richiesta del Presidente sezionale. Partecipa alla vita della Sezione attraverso l'esercizio del suo servizio ministeriale.
2. Il Consulente ecclesiastico fa parte, con voto consultivo, del Consiglio della sezione.
Art. 19 Il Collegio dei revisori dei conti
1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da 3 componenti effettivi e da due supplenti, eletti dall’assemblea sezionale.
2. Il Collegio dei revisori dei conti è incaricato di verificare la regolarità dell’andamento amministrativo e finanziario della Sezione e di farne relazione all’Assemblea.
3. Il Presidente del Collegio, o un altro componente dallo stesso delegato, interviene con diritto di parola alle riunioni del Consiglio sezionale, quando all’ordine del giorno siano posti argomenti di carattere amministrativo.
4. Il Collegio elegge il suo Presidente tra i componenti effettivi.
5. L’elezione dei revisori dei conti è obbligatoria in caso di ordinamento proprio, altrimenti è facoltativa.
6. In caso di adozione di un proprio ordinamento nel periodo intercorrente tra due elezioni, il Collegio dei revisori dei conti è nominato dal Consiglio di sezione.
CAPO V L’AMBITO PROVINCIALE
Art. 20 Il Congresso provinciale
1. Il Congresso provinciale si riunisce in via ordinaria ogni 3 anni, nel periodo stabilito per la celebrazione del Congresso nazionale e dopo lo svolgimento delle assemblee delle Sezioni della provincia.
2. Il Congresso è convocato dal Presidente provinciale e allo stesso partecipano, tramite i propri delegati eletti in occasione delle Assemblee sezionali, i soci della provincia.
3. Le deliberazioni prese dal Congresso sono verbalizzate in apposito registro, accessibile a tutti i soci.
Art. 21 Compiti del Congresso provinciale
1. Il Congresso provinciale determina le linee d'azione dell'Associazione nella provincia ed
elegge il Consiglio provinciale con le modalità e con la composizione previste dal Regolamento organico e/o dall’eventuale ordinamento proprio.
2. Il Congresso provinciale elegge il collegio dei revisori dei conti, qualora il Consiglio adotti un proprio ordinamento.
3. Le modalità per lo svolgimento delle operazioni elettorali sono stabilite dal regolamento organico.
4. I soci rappresentati nel Congresso eleggono, inoltre, i propri delegati ai Congressi regionale
e nazionale nel numero e con le modalità previste dal Regolamento organico.
Art. 22 Il Consiglio provinciale
1. Il Consiglio provinciale elegge tra i suoi componenti il Presidente e fino a due vicepresidenti.
2. Nomina, tra i soci della provincia, anche non facenti parte del Consiglio, il Segretario, il Tesoriere, i Delegati delle varie attività ed eventualmente altri Esperti.
3. Partecipano al Consiglio provinciale, con diritto di parola e voto consultivo, i presidenti sezionali della provincia.
Art. 23 Competenze del Consiglio Provinciale
1. Sono compiti del Consiglio provinciale:
a) promuovere la costituzione e la ricostituzione delle sezioni nel territorio della provincia e chiedere per esse il riconoscimento del Consiglio centrale, sentito il parere del Consiglio regionale;
b) strutturare la progettazione triennale;
c) redigere la programmazione annuale;
d) promuovere congressi e convegni di carattere provinciale;
e) esaminare e definire le candidature per le liste del personale dirigente e docente in occasione delle elezioni degli organi collegiali locali (provinciali e/o zonali);
f1) approvare i bilanci preventivo e consuntivo qualora il Consiglio adotti un proprio ordinamento
f2) oppure approvare il rendiconto di cassa.
g) assumere ogni decisione relativa alla partecipazione ad organismi di livello provinciale.
Art. 24 Il Presidente provinciale
1. E’ competenza del Presidente provinciale:
a) indire e presiedere le adunanze del Consiglio provinciale;
b) dare attuazione ai deliberati del Consiglio provinciale;
c) coordinare l’attività degli eletti nelle liste dell’Associazione e sostenere i soci presenti negli organi collegiali;
d) rappresentare legalmente l’Associazione a livello provinciale,(nei casi contemplati dall’art.23 comma 1, f1);
e) inviare annualmente alla Presidenza Nazionale il rendiconto economico da inserire nel bilancio nazionale, nel caso in cui la Provincia non abbia adottato ordinamento proprio.
2. Il Presidente provinciale in caso di assenza o impedimento è sostituito da uno dei Vicepresidenti.
Art. 25 Il Consulente ecclesiastico
1. Il Consulente ecclesiastico è un Sacerdote, nominato dalla competente Autorità ecclesiastica su richiesta del Presidente provinciale. Partecipa alla vita associativa provinciale attraverso l'esercizio del suo servizio ministeriale.
2. Il Consulente ecclesiastico fa parte, con voto consultivo, del Consiglio provinciale.
Art. 26 Il Collegio dei revisori dei conti
1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da 3 componenti effettivi e da due supplenti, eletti dal Congresso Provinciale.
2. Il Collegio dei revisori dei conti è incaricato di verificare la regolarità dell’andamento amministrativo e finanziario del Consiglio Provinciale e di farne relazione al Congresso.
3. Il Presidente del Collegio, o un altro componente dallo stesso delegato, interviene con diritto di parola alle riunioni del Consiglio provinciale, quando all’ordine del giorno siano posti argomenti di carattere amministrativo.
4. Il Collegio elegge il suo Presidente tra i componenti effettivi.
5. L’elezione dei revisori dei conti è obbligatoria in caso di ordinamento proprio, altrimenti è facoltativa.
6. In caso di adozione di un proprio ordinamento nel periodo intercorrente tra due elezioni, il Collegio dei revisori dei conti è nominato del Consiglio provinciale.
Art. 27 Norma derogatoria
1. Nelle province in cui opera una sola Sezione, i compiti del Consiglio provinciale e le funzioni del Presidente sono assunti dal consiglio di Sezione e dal suo Presidente.
CAPO VI L’AMBITO REGIONALE
Art. 28 Il Congresso regionale
1. Il Congresso regionale si riunisce in via ordinaria ogni 3 anni, nel periodo stabilito per la celebrazione del Congresso nazionale.
2. Il Congresso è convocato dal Presidente regionale: vi partecipano, tramite i propri delegati eletti in occasione dei Congressi provinciali, i soci della regione.
3. Le deliberazioni prese dal Congresso sono verbalizzate in apposito registro, accessibile a tutti i soci.
Art. 29 Compiti del Congresso regionale
1. Il Congresso regionale determina le linee di azione dell’Associazione nel territorio della regione ed elegge il Consiglio regionale con le modalità e con la composizione previste dal regolamento organico e/o dall’eventuale ordinamento proprio.
2. Il Congresso regionale elegge il collegio dei revisori dei conti, qualora il Consiglio adotti un proprio ordinamento.
3. Le modalità per lo svolgimento delle operazioni elettorali sono stabilite dal regolamento organico.
Art. 30 Il Consiglio regionale
1. Il Consiglio regionale elegge tra i suoi componenti il Presidente e due Vicepresidenti.
2. Nomina, tra i soci della regione anche non facenti parte del Consiglio, il Segretario, il Tesoriere, i Delegati delle varie attività ed eventualmente altri Esperti.
3. Alle riunioni del Consiglio regionale partecipano, con diritto di parola e voto consultivo, i presidenti provinciali della regione.
Art. 31 Competenze del Consiglio regionale
1. Al Consiglio regionale spetta:
a) promuovere la costituzione e la ricostituzione dei Consigli provinciali della regione e chiedere per essi il riconoscimento del Consiglio Centrale;
b) strutturare la progettazione triennale;
c) redigere la programmazione annuale;
d) raccordare l’attività dei consigli provinciali;
e) indire Convegni regionali e cooperare all’organizzazione di quelli indetti dagli organi centrali;
f) promuovere la costituzione di Commissioni regionali di studio e di ricerca;
g1) approvare i bilanci preventivo e consuntivo qualora il Consiglio adotti un proprio ordinamento
g2) oppure approvare il rendiconto di cassa;
h) assumere ogni decisione relativa alla partecipazione dell’UCIIM ad organismi di livello regionale;
i) instaurare e/o tenere rapporti, nel territorio, con Enti, Istituzioni, Associazioni professionali, Fondazioni culturali, Università, Istituti di ricerca, eccetera, in coerenza con le finalità, la natura e le attività dell’Associazione previste dal presente Statuto e/o dall’eventuale ordinamento proprio;
l) farsi presente alla Conferenza Episcopale Regionale e collaborare, con la partecipazione di propri Delegati, alla Consulta di Pastorale scolastica e ad altri Organismi e Commissioni pertinenti agli ambiti della propria competenza.
Art. 32 Il Presidente regionale
1. E’ competenza del Presidente regionale:
a) indire e presiedere le adunanze del Consiglio regionale;
b) riferire agli organi centrali, sentiti i Consigli provinciali, sulla vita delle sezioni della Regione;
c) coordinare l’attività degli eletti nelle liste dell’ Associazione e sostenere i soci presenti negli organi collegiali;
d) stipulare eventuali Intese e convenzioni con Enti, Istituzioni, eccetera;
e) rappresentare legalmente l’Associazione a livello regionale, (anche nei casi contemplati dall’art. 31, comma 1, lettera “h”);
f) inviare annualmente alla Presidenza Nazionale il rendiconto economico da inserire nel bilancio nazionale, nel caso in cui la Regione non abbia adottato ordinamento proprio.
2. Il Presidente regionale fa parte del Consiglio nazionale.
3. Il Presidente regionale in caso di assenza o impedimento è sostituito da uno dei Vicepresidenti.
Art. 33 Il Consulente ecclesiastico
1. Il Consulente ecclesiastico è un Sacerdote, nominato dalla Presidenza della Conferenza Episcopale Regionale di pertinenza su richiesta del Presidente regionale. Partecipa alla vita associativa regionale attraverso l'esercizio del suo servizio ministeriale.
2. Il Consulente ecclesiastico fa parte, con voto consultivo, del Consiglio regionale.
Art. 34 Il Collegio dei revisori dei conti
1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da 3 componenti effettivi e da due supplenti, eletti dal Congresso regionale.
2. Il Collegio dei revisori dei conti è incaricato di verificare la regolarità dell’andamento amministrativo e finanziario del Consiglio regionale e di farne relazione al Congresso.
3. Il Presidente del Collegio, o un altro componente dallo stesso delegato, interviene con diritto di parola alle riunioni del Consiglio regionale, quando all’ordine del giorno siano posti argomenti di carattere amministrativo.
4. Il Collegio elegge il suo Presidente tra i componenti effettivi.
5. L’elezione dei revisori dei conti è obbligatoria in caso di ordinamento proprio, altrimenti è facoltativa.
6. In caso di adozione di un proprio ordinamento nel periodo intercorrente tra due elezioni, il Collegio dei revisori dei conti è nominato dal Consiglio regionale.
CAPO VII L’AMBITO NAZIONALE
Art. 35 - Il Congresso nazionale
1. Il Congresso Nazionale è l’organo deliberativo dell’Associazione.
2. Esso è costituito dai delegati eletti nei Congressi provinciali.
3. Vi partecipano con solo diritto di parola, qualora non siano delegati, i membri del Consiglio centrale e i Presidenti regionali.
4. Il Congresso è convocato ordinariamente ogni tre anni dal Presidente Nazionale. Straordinariamente può essere convocato su proposta del Consiglio centrale o di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto.
5. Il Congresso, sia ordinario che straordinario, è validamente costituito in prima convocazione se sono rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto a partecipare; in seconda convocazione, almeno 24 ore dopo, qualunque sia il numero dei soci rappresentati. Le deliberazioni prese dal Congresso sono verbalizzate in apposito registro, accessibile a tutti i soci.
Art. 36 Compiti del Congresso nazionale
1. Sono compiti del Congresso nazionale:
a) discutere le relazioni del Consiglio centrale e approvarle o meno;
b) studiare e approvare le linee programmatiche di attività dell’Associazione;
c) eleggere i membri del Consiglio centrale;
d) eleggere il Comitato dei probiviri;
e) eleggere il Collegio dei revisori dei conti;
f) apportare modifiche allo statuto.
Art 37 Il Consiglio centrale
1. L’Associazione è diretta da un Consiglio centrale, composto da diciannove membri.
2. Il Consiglio centrale è eletto ogni tre anni dal Congresso.
3. Le modalità delle elezioni vengono stabilite dal Regolamento organico.
Art. 38 Competenze del Consiglio centrale
1. Al Consiglio centrale spetta:
a) eleggere al suo interno il Presidente nazionale e quattro Vicepresidenti, di cui uno con funzione vicaria;
b) eseguire i deliberati del Congresso;
c) strutturare la progettazione triennale;
d) redigere la programmazione annuale;
e) promuovere e dirigere l’attività generale dell’Associazione;
f) nominare, tra i soci anche non consiglieri, il Segretario centrale, l’Amministratore e i Delegati centrali per le varie attività, stabilendone funzioni e compiti; nominare – anche tra i non Soci – eventuali Esperti;
g) esaminare e definire le candidature da inserire nelle liste per le elezioni del CNPI (Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione);
h) convalidare la costituzione delle nuove Sezioni, le elezioni dei Consigli sezionali, provinciali, regionali e dei rispettivi Presidenti;
i) esaminare, anche attraverso una propria Commissione, i ricorsi sui provvedimenti disciplinari assunti nei confronti dei soci da parte dei Consigli sezionali;
l) stabilire la quota annuale di iscrizione all’Associazione;
m) sciogliere, per comprovati motivi o per inattività, i Consigli sezionali, provinciali e regionali e nominare un Commissario straordinario;
n) approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell’Associazione, demandando al Presidente nazionale – ove occorra – l’adempimento delle formalità previste dalla legge, per la sua presentazione agli Uffici competenti;
o) vigilare sugli organi di comunicazione di cui all’art. 49 e sulle pubblicazioni dall’Associazione.
Art. 39 Il Consiglio di presidenza
1. Il Consiglio di presidenza è composto dal Presidente nazionale, dai Vicepresidenti, dal Segretario centrale, dal Consulente ecclesiastico centrale e dall’ Amministratore.
2. Il Presidente può invitare alle sedute del Consiglio i delegati centrali delle attività ed altri esperti.
Art. 40 Competenze del Consiglio di presidenza
1. E’ compito del Consiglio di presidenza promuovere e dirigere le attività dell’Associazione durante il tempo che intercorre tra le adunanze del Consiglio centrale.
2. In particolare predispone il programma annuale delle attività, il rendiconto economico e finanziario e il bilancio di previsione, da sottoporre all’approvazione del Consiglio centrale.
3. Il Consiglio di presidenza può avvalersi del consiglio e dell’opera di soci particolarmente competenti, chiamandoli a collaborare, come consultori, e incaricandoli di una particolare attività.
Art. 41 Il Presidente nazionale
1. Spetta al Presidente nazionale:
a) promuovere e coordinare l’attività generale dell’Associazione approvata dal Congresso;
b) indire e presiedere le adunanze del Consiglio di presidenza, del Consiglio centrale e del Consiglio nazionale;
c) presentare al congresso nazionale la relazione sull’attività dell’Associazione;
d) rappresentare legalmente l’Associazione;
e) stipulare contratti e convenzioni;
f) coordinare l’attività dei Delegati centrali;
f) dirigere direttamente, o mediante un collaboratore, gli uffici centrali dell’Associazione;
g) delegare eventualmente i presidenti regionali, provinciali e sezionali a rappresentare l’Associazione per l’attuazione di particolari compiti istituzionali.
Art. 42 Il Consulente ecclesiastico centrale
1. Il Consulente Ecclesiastico è un Sacerdote, nominato dalla Presidenza della CEI su richiesta del Presidente nazionale. Fa parte con voto consultivo del Consiglio di presidenza, del Consiglio centrale e del Consiglio nazionale.
Art. 43 Il Comitato dei probiviri
1. Il Comitato dei probiviri è composto da 3 componenti effettivi e da due supplenti, eletti dal congresso nazionale, (col voto limitato a 2 preferenze).
2. Il Comitato giudica le controversie tra i soci e, in ultima istanza, i ricorsi sui provvedimenti disciplinari.
3. Il Comitato elegge il Presidente tra i componenti effettivi.
Art. 44 Il Collegio dei revisori dei conti
1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da 3 componenti effettivi e da due supplenti, eletti dal congresso nazionale.
2. Il Collegio dei revisori dei conti è incaricato di verificare la regolarità dell’andamento amministrativo e finanziario dell’Associazione e di farne relazione al Congresso.
3. Il Presidente del Collegio, o un altro componente dallo stesso delegato, interviene con diritto di parola alle riunioni del Consiglio centrale, quando all’ordine del giorno siano posti argomenti di carattere amministrativo.
4. Il Collegio elegge il suo Presidente tra i componenti effettivi.
Art. 45 Il Consiglio nazionale
1. Il Consiglio nazionale è composto dai membri del Consiglio centrale e dai presidenti regionali.
2. Esso deve venire convocato almeno una volta nel periodo intercorrente tra un congresso e l’altro e tutte le volte che ve ne sia necessità e quando ne sia fatta espressa richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.
3. Il Consiglio nazionale gode, eccezionalmente, dei medesimi poteri del Congresso, eccettuato quello di procedere all’elezione degli organi nazionali dell’Associazione:
a) quando vi siano delibere urgentissime da prendere;
b) qualora il Congresso non possa essere convocato in tempo utile.
4. Nelle sedute ordinarie il Consiglio nazionale esprime gli indirizzi dell’Associazione su quei problemi di maggiore rilevanza che il Consiglio centrale avrà ritenuto opportuno mettere all’ordine del giorno.
Art. 46 Cariche sociali
1. Non è consentito il cumulo degli incarichi di presidente sezionale, provinciale, regionale e nazionale né il cumulo dell’incarico di presidente regionale con quello di consigliere centrale. L’opzione deve essere esercitata entro 30 giorni dall’avvenuta elezione.
2. La carica di presidente, per lo stesso livello di responsabilità, è limitata al numero massimo di tre mandati consecutivi.
3. Tutte le cariche sociali sono gratuite.
4. Per garantire l’autonomia associativa, l’assunzione della responsabilità di presidenza, dalla dimensione sezionale a quella nazionale, è incompatibile con la contemporanea assunzione delle cariche di Presidente o Segretario in partiti politici ed in sindacati.
5. I soci che hanno ricoperto la carica di presidenti nazionali assumono la qualifica di presidenti emeriti e partecipano alle sedute del Consiglio Centrale con diritto di parola e voto consultivo.
CAPO VIII IL PATRONO
Art. 47 Patrono
1. L’Associazione elegge a suo patrono San Tommaso d’Aquino.
CAPO IX IL PATRIMONIO
Art. 48 Mezzi e finanziamenti
1. Il patrimonio dell’Associazione ai vari livelli è costituito: dai contributi dei soci, degli enti e dei privati; da altri proventi derivanti dallo svolgimento delle attività statutarie; da eventuali legati e donazioni; da beni mobili ed immobili. Esso comprende anche tutti i mezzi finanziari a disposizione delle Sezioni e dei Consigli Provinciali e Regionali che non abbiano adottato l’ordinamento proprio.
2. Non è in alcun modo consentita la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi o riserve durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
3. In caso di scioglimento dell’UCIIM il patrimonio netto verrà destinato ad associazioni d’ispirazione cristiana, prioritariamente a quelle professionali di insegnanti e a quelle impegnate nell’ambito educativo, che abbiano finalità di utilità generale e che siano senza fini di lucro, sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23.12.1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, secondo le decisioni del congresso nazionale.
4. L’esercizio economico finanziario, a tutti i livelli dell’Associazione, coincide con l’anno solare.
CAPO X DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art. 49 Organi di comunicazione
1. L’Associazione ha propri organi di comunicazione, anche multimediali, aventi compiti prevalentemente formativi, professionali e organizzativi.
2. I responsabili di tali organi sono nominati dal Consiglio centrale.
Art. 50 Rapporti di collaborazione
1. L’Associazione mantiene rapporti di collaborazione con le organizzazioni cattoliche, nonché con Associazioni impegnate nell’ambito educativo, formativo e scolastico.
Art. 51 Modifiche allo statuto
1. Le modifiche allo Statuto possono essere apportate da un Congresso nazionale nel quale siano rappresentati almeno i due terzi dei soci.
2. Le modifiche devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei soci rappresentati in Congresso.
CAPO XI REGOLAMENTO ORGANICO
Art. 52 Il Regolamento organico
1. Il Consiglio centrale delibera -sentito il Consiglio Nazionale- l’approvazione del Regolamento organico per la completa applicazione di quanto previsto dal presente Statuto.